Art. 5.
(Esclusione).

      1. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge le transazioni compiute da o con imprese e istituzioni scolastiche private, legalmente riconosciute o non riconosciute, che gestiscono corsi finalizzati alla preparazione di candidati privatisti agli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo dell'istruzione.